Revisioni puntuali della LEF
Il 19 giugno 2026, il Consiglio degli Stati e il Consiglio Nazionale hanno adottato in votazione finale il testo della modifica puntuale della LEF.
Le principali novità riguardano i seguenti ambiti:
Estratto del registro delle esecuzioni (nuovo art. 8 LEF)
La Confederazione gestirà un sistema d'informazione centrale che consentirà di ottenere un estratto del registro delle esecuzioni a livello svizzero, tramite numero AVS o numero d'identificazione delle imprese (IDI). L'estratto potrà essere richiesto presso l'ufficio di esecuzione competente oppure tramite il sistema centrale.
Notificazioni elettroniche (nuovi artt. 34, 72, 74, 76 LEF)
Le comunicazioni, le decisioni e i decreti potranno essere notificati per via elettronica se la persona interessata lo richiede espressamente o se ha presentato le proprie richieste in forma elettronica senza richiedere la notifica cartacea.
In caso di primo tentativo di notifica del precetto esecutivo andato a vuoto, la notifica potrà avvenire elettronicamente con il consenso del debitore; in tal caso, anche l'opposizione potrà essere proposta per via elettronica.
Aste online (nuovo art. 129a e segg. LEF)
La LEF prevede ora espressamente la possibilità di ordinare la vendita all'asta di beni patrimoniali tramite piattaforme online.
Contenuto e forma delle domande di esecuzione (nuovo art. 67 cpv. 4 LEF)
Il Consiglio federale potrà disciplinare il contenuto e la forma delle indicazioni nelle domande di esecuzione, nonché limitare il numero di crediti per domanda.
Pagamenti in contanti (nuovo art. 12 cpv. 3 LEF)
Per ogni procedura esecutiva, i pagamenti in contanti saranno ammessi fino a un importo complessivo di CHF 100'000. Per importi superiori, la parte eccedente dovrà essere versata tramite un intermediario finanziario ai sensi della LDR.
La data dell’entrata in vigore delle nuove norme non è ancora stata fissata.